RECLAMI

Definizioni

Reclamo: qualsiasi comunicazione con cui un cliente manifesta insoddisfazione in relazione a un servizio, un comportamento o un’omissione della società.

Cliente: qualsiasi soggetto che intrattiene o ha intrattenuto rapporti con la società, inclusi debitori e soggetti terzi legittimati.

Ufficio Reclami: struttura interna responsabile della gestione dei reclami.

Procedura di gestione dei reclami

Il rispetto della normativa di settore e la correttezza nella conduzione degli affari e nelle relazioni con la Clientela sono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività di gestione del credito.

La società ha adottato una Procedura di Gestione dei Reclami conforme alle Disposizioni di Vigilanza.

  • Gratuità dei reclami

Per eventuali contestazioni tra il Cliente e DELF in relazione ad atti da quest’ultima posti in essere nell’ambito della propria attività, il cliente potrà presentare un reclamo gratuitamente, ovvero a titolo gratuito senza dover pagare alcun corrispettivo. La DELF non applica alcun costo, diretto o indiretto, per la gestione dei reclami.

  • Canali di ricezione

I reclami possono essere presentati tramite:

Il Reclamo potrà essere inviato a mezzo posta ordinaria, posta raccomandata A/R, email o PEC a:

D.E.L.F. Debt Collection & Due Diligence S.r.l. ,

Ufficio Reclami ,

Piazza Irnerio n. 29 , 00165 Roma

e-mail: reclami@delfdd.it

PEC: delfdd@pec.it

  • Dati reclamante e credito

I reclami dovranno contenere:

  • Generalità reclamante
  • Dati identificativi del credito/posizione oggetto di contestazione
  • Oggetto della contestazione e relative motivazioni
  • Documentazione a supporto del reclamo
  • Riscontro

Le risposte fornite da DELF conterranno:

  1. a) se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la società si impegna ad assumere con indicazione dei tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;
  2. b) se il reclamo è ritenuto infondato, sarà fornita al cliente un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitrato Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora il cliente non abbia ricevuto risposta entro il termine indicato o, avendola ricevuta, non si ritenga soddisfatto della stessa, potrà:

- adire gratuitamente l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all’ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla società;

- adire gratuitamente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.acf.consob.it. Il ricorso all’ACF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla società.

Il Cliente potrà, in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo previa attivazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it;

- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

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