RECLAMI
Definizioni
Reclamo: qualsiasi comunicazione con cui un cliente manifesta insoddisfazione in relazione a un servizio, un comportamento o un’omissione della società.
Cliente: qualsiasi soggetto che intrattiene o ha intrattenuto rapporti con la società, inclusi debitori e soggetti terzi legittimati.
Ufficio Reclami: struttura interna responsabile della gestione dei reclami.
Procedura di gestione dei reclami
Il rispetto della normativa di settore e la correttezza nella conduzione degli affari e nelle relazioni con la Clientela sono elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività di gestione del credito.
La società ha adottato una Procedura di Gestione dei Reclami conforme alle Disposizioni di Vigilanza.
- Gratuità dei reclami
Per eventuali contestazioni tra il Cliente e DELF in relazione ad atti da quest’ultima posti in essere nell’ambito della propria attività, il cliente potrà presentare un reclamo gratuitamente, ovvero a titolo gratuito senza dover pagare alcun corrispettivo. La DELF non applica alcun costo, diretto o indiretto, per la gestione dei reclami.
- Canali di ricezione
I reclami possono essere presentati tramite:
Il Reclamo potrà essere inviato a mezzo posta ordinaria, posta raccomandata A/R, email o PEC a:
D.E.L.F. Debt Collection & Due Diligence S.r.l. ,
Ufficio Reclami ,
Piazza Irnerio n. 29 , 00165 Roma
e-mail: reclami@delfdd.it
PEC: delfdd@pec.it
- Dati reclamante e credito
I reclami dovranno contenere:
- Generalità reclamante
- Dati identificativi del credito/posizione oggetto di contestazione
- Oggetto della contestazione e relative motivazioni
- Documentazione a supporto del reclamo
- Riscontro
Le risposte fornite da DELF conterranno:
- a) se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la società si impegna ad assumere con indicazione dei tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;
- b) se il reclamo è ritenuto infondato, sarà fornita al cliente un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitrato Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.
Qualora il cliente non abbia ricevuto risposta entro il termine indicato o, avendola ricevuta, non si ritenga soddisfatto della stessa, potrà:
- adire gratuitamente l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all’ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla società;
- adire gratuitamente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) seguendo le modalità indicate all’indirizzo www.acf.consob.it. Il ricorso all’ACF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla società.
Il Cliente potrà, in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo previa attivazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
